Descrizione
Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte
le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o
Via del Rio n. 1 - cap 00020 - P.I. 0216001009 – C.F. 86001850584 – Tel. 0774.498831 – Fax 0774.498979
immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
• accendere fuochi di ogni genere;
• far brillare mine o usare esplosivi;
• usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
• usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in
contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori
che producano faville o brace;
• fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare
comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
• esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/omongolfiere di
carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
• transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione
per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti
vigenti;
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Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2026, 10:50